Circolazione

I documenti di circolazione

Ai sensi degli articoli 180 e 181 del Nuovo codice della strada, per poter circolare il conducente deve avere in auto i seguenti documenti:

 

1 – La carta di circolazione o, in caso di ciclomotore, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;

2 – La patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo oppure il corrispondente “foglio rosa”;

3 – Un documento personale di riconoscimento per i conducenti di ciclomotori o per quelli dotati di “foglio rosa”;

4 – Il certificato di assicurazione obbligatoria dell’autoveicolo. Si ricorda che il contrassegno dell’assicurazione, per gli autoveicoli e i motoveicoli, deve essere esposto nella parte anteriore o sul vetro parabrezza. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di esporre il contrassegno purché lo abbiano con sé.

Dal 1° gennaio 1998 è cessato l’obbligo di esporre il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica. Per i conducenti di autoveicoli e di motocicli è venuto meno anche l’obbligo di portare con sé il contrassegno. Questo obbligo rimane, invece, per i conducenti di ciclomotori.

 

Il certificato di proprietà, invece, viene emesso, dagli uffici del Pubblico registro automobilistico (i Pra gestiti dall’Aci) e attesta la proprietà del mezzo e la sua situazione giuridico-patrimoniale, nonché l’eventuale esistenza di ipoteche, privilegi, ecc. Questo documento, tuttavia, non è indispensabile per la circolazione e quindi può essere conservato a casa.

 

Regole fondamentali

Cinture di sicurezza

è obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza, se presenti. Se non presenti, ma esistono gli ancoraggi predisposti dal costruttore del veicolo, nel rispetto delle norme di omologazione, è obbligatorio installarle ed utilizzarle. Non sono tenuti all’uso delle cinture di sicurezza:

– gli appartenenti alle forze di polizia e polizia municipale nell’espletamento di un servizio di emergenza; gli addetti ai servizi di vigilanza; i conducenti e gli addetti ai veicoli antincendio e sanitario in caso di interventi di urgenza; i conducenti di autoveicoli per trasporto persone in servizio pubblico di piazza o adibiti al noleggio con conducente, durante il servizio nei centri abitati; i passeggeri però rimangono obbligati all’uso delle cinture; gli istruttori di guida in servizio; le donne in stato di gravidanza con certificazione medica che attesti uno stato di rischio in caso di uso delle cinture; le persone affette da patologie particolari che, in base ad apposita certificazione medica, costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture di sicurezza.

Con circolare del 22 giugno 2000 la Motorizzazione ha affermato l’obbligo di installazione delle cinture di sicurezza anteriori e posteriori per tutte le autovetture immatricolate dopo il 15 giugno 1976 (se sono presenti gli attacchi anche se ricoperti da elementi interni della carrozzeria), con il conseguente obbligo di utilizzarle.

Misure di sicurezza per il trasporto di minori

per i bambini di età inferiore ai dodici anni con statura al di sotto di un metro e mezzo devono essere utilizzati particolari sistemi di ritenuta, adeguati al loro peso e statura. Si tratta, a seconda delle diverse classi di peso e/o di età, di seggiolini o di rialzi da applicare al sedile per mezzo delle cinture di sicurezza esistenti e dotati, a loro volta, di cinture proprie. Eccezionalmente, quando nei posti posteriori il veicolo non sia dotato di sistemi di ritenuta a loro adatti e solo quando si tratta di bambini di età fino a tre anni (in particolare quando si tratti di trasporti occasionali su veicolo che normalmente non li trasportano, e quando il sistema di ritenuta eventualmente presente è già occupato da altro bambino), è possibile il trasporto non protetto, purché siano accompagnati sul posto posteriore da un passeggero di età non inferiore a sedici anni.

 

Trasporto degli animali

è consentito il trasporto di animali domestici, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio della Motorizzazione civile. Se si tratta di un solo animale domestico non sono necessari gabbia, contenitore o rete divisoria, purché esso non costituisca impedimento o pericolo per la guida. Può costituire impedimento o pericolo, ad esempio, trasportare l’animale sulle ginocchia, oppure il trasporto di animale particolarmente irrequieto.

 

Equipaggiamento obbligatorio dell’autoveicolo

l’equipaggiamento obbligatorio dell’autoveicolo (secondo quanto previsto dal Codice della strada) comprende:

1 – cinture di sicurezza sui sedili anteriori e per i veicoli predisposti fin dall’origine di punti di attacco omologati, anche sui sedili posteriori

2 – contachilometri

3 – dispositivi silenziatori e di scarico

4 – dispositivo di segnalazione acustica

5 – dispositivi di segnalazione visiva e proiettori anabbaglianti e di profondità

6 – pneumatici o sistemi equivalenti

7 – retrovisori (all’interno della vettura e a lato del posto di guida)

8 – dispositivo di retromarcia

9 – segnalazione mobile di pericolo (triangolo).

 

Per gli autoveicoli immatricolati a partire dal 1 ottobre 1993 il triangolo può essere di due tipi: con un punto esclamativo al centro o con due triangoli concentrici; quelli immatricolati in data precedente possono continuare ad utilizzare il triangolo già in dotazione. I veicoli possono essere equipaggiati con apparecchi per il pagamento automatico dei pedaggi, anche urbani, e per la ricezione di segnali e informazioni sulle condizioni di viabilità.

 
 
 
 

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