Acquisto Auto Nuova

Avete deciso di acquistare un veicolo nuovo? Vediamo, passo dopo passo, cosa bisogna fare per essere in regola.
Le pratiche amministrative per l’acquisto di un veicolo nuovo di fabbrica, normalmente, sono a cura del concessionario dal quale si acquista il veicolo. Il concessionario, di solito, incarica uno studio di consulenza automobilistica (“agenzia di pratiche auto”) di effettuare le operazioni necessarie per la cosiddetta “messa su strada”, il cui costo viene calcolato nel prezzo complessivo di vendita del veicolo, c.d. “prezzo “chiavi in mano”.
La prima pratica da svolgere riguarda l’assegnazione della targa. Per far ciò, chi acquista deve fornire al concessionario il proprio certificato di residenza ed il Codice fiscale, per avviare la pratica di immatricolazione presso l’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e per redigere l’atto di vendita, che deve essere registrato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall’ACI).
il certificato di residenza può essere sostituito da una dichiarazione sottoscritta dall’interessato. La sottoscrizione, di norma, deve avvenire davanti al funzionario incaricato di ricevere la domanda di immatricolazione e l’interessato deve farsi riconoscere con un documento d’identità. Con una circolare del 30 giugno ’97, tuttavia, la Motorizzazione civile ha precisato che l’autocertificazione può essere resa anche non in presenza dell’addetto alla ricezione purché venga esibito un documento di identità, se l’interessato presenta la pratica di persona, o venga allegata una fotocopia del documento stesso, se a presentare la pratica è un delegato o un agenzia. La circolare, infine, vieta di chiedere il certificato di residenza se quest’ultima è contenuta in un valido documento di riconoscimento, anche allegato in fotocopia. L’Ufficio della Motorizzazione Civile rilascia le targhe e la carta di circolazione. Quest’ultima è generalmente quella “provvisoria” – “foglio di via” -, ha validità 90 giorni e deve, poi, essere sostituita dal documento definitivo.

L’iscrizione al PRA

Entro sessanta giorni dalla data di rilascio della Carta di circolazione definitiva, occorre presentare la richiesta di iscrizione al PRA. La registrazione al PRA è importante perché attua quella forma di pubblicità legale delle situazioni giuridico – patrimoniali prevista dalla legge a tutela dei proprietari e dei terzi.
Tutti gli uffici del PRA sono stati integralmente informatizzati ed operano con procedure automatizzate che consentono di rilasciare rapidamente agli automobilisti i documenti di cui hanno bisogno, con consegna anche a vista per singole pratiche (cioè in un tempo massimo di norma di circa 15 minuti dalla presentazione della domanda) oppure con invio a domicilio dei certificati richiesti.
L’iscrizione al PRA si effettua presentando, all’ufficio della provincia in cui risiede l’acquirente del veicolo, la richiesta su un apposito modulo, denominato “nota di iscrizione”, che è distribuito, gratuitamente, presso lo stesso PRA.
Sul retro della nota di iscrizione deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore (che, di regola, è il concessionario), autenticata da un notaio. Alla nota di iscrizione e alla dichiarazione di vendita deve essere allegata la copia della carta di circolazione rilasciata dalla Motorizzazione Civile. Questi documenti debbono essere presentati al PRA, che provvede a riscuotere anche gli importi, a titolo di imposta, dovuti per la registrazione della proprietà dei veicoli. Il gettito dell’imposta di registrazione è destinato alle Province.
Sulla base della richiesta, il PRA registra la proprietà del veicolo e gli altri eventuali diritti reali e rilascia il “Certificato di proprietà” (Cdp), che attesta lo stato giuridico patrimoniale del veicolo e che ha sostituito il foglio complementare. Il certificato di proprietà deve essere custodito con cura dall’automobilista, perché necessario per effettuare ogni successiva formalità presso il PRA, ma, non essendo un documento necessario per la circolazione, può tranquillamente ed opportunamente essere conservato a casa piuttosto che nell’autovettura.

E se non ci si iscrive entro i termini?

Anche trascorsi i 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione, è possibile procedere alla presentazione della richiesta di iscrizione a PRA; in questo caso, tuttavia, la legge prevede l’applicazione di alcune sovrattasse, che possono giungere fino al doppio delle imposte dovute, oltre agli interessi moratori. Se, invece, l’iscrizione non è effettuata entro 90 giorni, la Direzione della Motorizzazione Civile provvede – su segnalazione del PRA – tramite gli organi di polizia, al ritiro delle targhe e della carta di circolazione su strada.

Consigli utili

poiché a fine anno si moltiplicano le offerte di interessanti sconti speciali per l’acquisto di veicoli nuovi o “a chilometri zero” (cioè già immatricolati, ma con pochissima percorrenza), è bene sapere che attualmente e fino al 31/12/2000 è possibile trovare sul mercato vetture omologate, per quanto riguarda le emissioni, sia secondo la “norma Euro2” sia secondo la “norma Euro3” e persino “Euro 4”.

Con questi termini si indicano due diverse direttive di omologazione:

– La Euro 2 indica l’insieme delle direttive 93/59 e 94/12: i veicoli omologati secondo
questa direttiva non potranno più essere immatricolati come nuovi dopo l’1/1/2001;
– La Euro 3 indica la direttiva 98/69: a partire dall’1/1/2001 potranno essere
immatricolate come nuove solo autovetture omologate secondo questa direttiva.

Esiste anche una “norma Euro 4”, costituita dalla seconda parte della tabella dei limiti di emissione compresa nella medesima direttiva 98/69, che sarà obbligatoria per le autovetture immatricolate come nuove a partire dall’1/1/2006.

Il fatto che siano contemporaneamente in vendita vetture omologate secondo direttive diverse è perfettamente legittimo, fino al momento in cui il rispetto della direttiva successiva diventa obbligatorio ai fini dell’immatricolazione del veicolo nuovo; è insomma un “fenomeno di transizione” da una direttiva a quella successiva.

Tuttavia, per chi:

– Utilizza il veicolo in zone soggette a provvedimenti di blocchi selettivi della
circolazione (secondo le caratteristiche del veicolo) per motivi di tutela della qualità
dell’aria, ed inoltre
– E’ intenzionato a tenere il veicolo per un discreto numero di anni (almeno 5 o 6), ed
Inoltre
– Considera il veicolo un mezzo di trasporto irrinunciabile e quindi eccessivamente
onerosa la prospettiva di essere soggetto a “blocchi della circolazione”

può essere importante acquistare una vettura già adeguata a direttive che, per quanto riguarda l’immatricolazione, saranno obbligatorie solo in tempi successivi. In questo modo potrà evitare con presumibile maggiore facilità i rischi di blocco della circolazione che, in prospettiva, potrebbero colpire – in ragione dei superiori valori di emissioni inquinanti – anche le vetture Euro2 od Euro 1, finora esenti da limitazioni (salvo in casi sporadici).
In questo caso è necessario controllare, prima di impegnarsi nell’acquisto, secondo quale direttiva o “norma” è stato omologato il veicolo.
Il venditore è sempre in grado – eventualmente consultando la Casa – di stabilire se il veicolo che si sta acquistando (identificato con il numero di telaio) è omologato secondo Euro2, 3 oppure 4. In caso di dubbio è opportuno far inserire nel contratto o nella “commissione di acquisto” la clausola che il rispetto dei limiti di cui alla direttiva 98/69 parte A oppure B (Euro 3 e 4, rispettivamente) è requisito indispensabile.
Sui veicoli già immatricolati occorre controllare quanto indicato al rigo V.9 della “parte tecnica” della carta di circolazione, dove appunto sono indicate le sigle della direttiva secondo la quale, per quanto riguarda le emissioni, è stato omologato il veicolo.

L’Autore non si assume nessuna responsabilità per concetti errati e inesatti. Per qualsiasi nota, consigli per migliorare questo manuale e consigli, potete contattare l’autore scrivendo a ordall@siol.it