Aquisto Auto Usata

Se avete deciso di acquistare un’auto, una moto o un altro veicolo usato, dovete presentare la pratica di passaggio di proprietà presso il PRA e aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.
Di seguito sono indicate le informazioni utili per garantire una corretta presentazione della pratica e, soprattutto, per porsi al riparo o per sanare qualunque inconveniente che potrebbe eventualmente derivare dall’acquisto o dalla vendita di un veicolo.

La pratica di passaggio di proprietà al PRA

La pratica deve essere presentata all’Ufficio Provinciale ACI della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo risultante al PRA.
Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell’atto di vendita. La documentazione da presentare è la seguente:

Se il veicolo è dotato di foglio complementare:

1- mod. NP – 3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il PRA);
2- Foglio complementare;
3- Atto di vendita del veicolo, in una delle seguenti forme:
– dichiarazione unilaterale di vendita (scrittura privata con firma autenticata del venditore) in duplice originale in bollo;
– dichiarazione di vendita verbale in forma bilaterale (con firma autenticata sia del venditore che dell’acquirente) in duplice originale in bollo;
– atto pubblico, in originale;
– sentenza, in originale.

Se il veicolo è dotato di certificato di proprietà (Cdp):
Il CdP, che costituisce il documento di proprietà, deve essere utilizzato sia per redigere nell’apposito spazio previsto sul “retro” la dichiarazione di vendita con firma autenticata dal notaio, sia come nota di richiesta della pratica al PRA.

Nel caso in cui l’atto di vendita sia redatto in forma bilaterale o sia un atto pubblico o una sentenza, il CdP deve essere comunque presentato in allegato alla seguente documentazione cartacea:

1 – mod. NP – 3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il PRA);
2 – Atto di vendita del veicolo, in una delle seguenti forme:
– dichiarazione bilaterale di vendita verbale (con firma autenticata sia del venditore
– che dell’acquirente) in duplice originale in bollo;
– atto pubblico, in originale;
– sentenza, in originale.

ATTENZIONE
In entrambi i casi, se l’acquirente è un cittadino italiano nato all’estero o un cittadino straniero residente in Italia occorre integrare la documentazione con:

1 – autocertificazione comprovante la residenza in Italia, oppure:
2 – copia della carta di circolazione già aggiornata dagli Uffici della Motorizzazione,
oppure:
3 – certificato di residenza, oppure:
4 – certificato di cittadinanza.

In caso di furto o smarrimento del foglio complementare o del CdP è necessario richiedere il duplicato del foglio complementare o del CdP che può essere richiesto contestualmente al passaggio di proprietà. In tal caso occorre integrare la documentazione con:

1 – mod NP – 3 (per richiedere il duplicato del foglio complementare o del certificato di
proprietà);
2 – Denuncia sporta dall’intestatario del veicolo, presso gli organi di pubblica sicurezza
in originale o copia conforme all’originale o dichiarazione sostitutiva di resa
denuncia.

È importante che sulla nota o sul retro del CdP siano inseriti i codici fiscali sia dell’acquirente che del venditore.

Passaggio di proprietà a favore di un cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’A.I.R.E.)
Se l’acquirente è un cittadino italiano residente all’estero ed iscritto all’A.I.R.E. occorre produrre al PRA:

1 – Certificazione di residenza indicante l’iscrizione all’A.I.R.E., la circoscrizione
consolare di residenza e l’indirizzo all’estero, oppure:
2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art. 3 comma 10 della L.
127/97, oppure (nel caso in cui l’acquirente si presenti personalmente agli sportelli
del PRA):
3 – Documento di riconoscimento in corso di validità.

Passaggio di proprietà in base all’art. 2688 del codice civile

Si può verificare il caso che l’effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al PRA. In questo caso l’effettivo proprietario può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al PRA. Anche se si è in possesso del CdP, questo non può essere utilizzato né come nota di presentazione né per redigere l’atto di vendita. Andrà pertanto utilizzato il mod. NP – 3, sul quale si dovrà barrare la casella “Iscriz./Trascriz. ex Art. 2688”. L’atto dovrà essere in forma bilaterale (con firma sia del proprietario non intestatario del veicolo sia dell’acquirente) in duplice originale in bollo e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e la trascrizione avverrà ai sensi dell’art. 2688 C.C.

Dal 1° gennaio 1999 questi atti sono soggetti al raddoppio della I.P.T.(Imposta Provinciale di Trascrizione, che sostituisce I.E.T. e A.P.I.E.T.)

Agevolazioni per i portatori di handicap ed esenzione dal pagamento della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) per i motocicli.
La legge finanziaria 1998 ha previsto delle agevolazioni da applicarsi alle cessioni di motoveicoli ed autoveicoli adattati per la locomozione dei soggetti portatori di handicap. Pertanto gli atti di natura traslativa o dichiarativa formati dal 1° gennaio 1998 aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli adattati sono esenti dal pagamento della I.P.T. Per godere delle agevolazioni l’interessato deve richiedere espressamente sulla nota di formalità “l’esenzione I.P.T. di cui all’art.8 comma 4 della Legge finanziaria 1998”. Inoltre per le formalità diverse dalla prima iscrizione, al fine delle verifica della rispondenza della caratteristiche tecniche del veicolo all’indicazione di legge, deve essere allegata alla usuale documentazione anche la fotocopia della carta di circolazione. La stessa legge prevede l’esenzione dal pagamento della I.P.T. per i motocicli di qualsiasi tipo. Pertanto, sia per le formalità di prima iscrizione sia per i passaggi di proprietà, l’importo da versare nel momento della presentazione della formalità agli Uffici della Sede Provinciale corrisponde a L. 100.500 (nel caso di prime iscrizioni o di passaggi di proprietà con allegato il Foglio Complementare) o di L. 80.500 (nel caso di passaggi di proprietà presentati sul Certificato di proprietà).

Le pratiche alla Motorizzazione Civile

Oltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al PRA, a norma dell’art. 94 del Codice della Strada, l’acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla data dell’atto) ad un Ufficio della Motorizzazione Civile l’aggiornamento della Carta di Circolazione del veicolo

Cessione del veicolo ad un concessionario o ad un rivenditore di auto

Se si consegna il veicolo ad un concessionario o ad un rivenditore di auto, sono possibili due eventualità: il veicolo viene venduto al concessionario/rivenditore oppure viene affidato a questi per la successiva rivendita ad un terzo.

1) In caso di vendita:

1 – Deve essere redatto l’atto di vendita in favore della concessionaria;
entro 60 giorni, l’acquirente (cioè la concessionaria) deve richiedere la trascrizione
dell’atto al PRA competente (e, cioè, all’Ufficio Provinciale ACI del Pubblico
Registro Automobilistico della provincia in cui è residente l’intestatario del veicolo
risultante dagli archivi del PRA).
2 – Il venditore è tenuto a consegnare alla concessionaria il documento di proprietà del
veicolo ( Certificato di Proprietà o Foglio Complementare) e la Carta di
Circolazione.

Gli atti di vendita di veicoli usati a favore dei rivenditori di mezzi di trasporto godono di particolari agevolazioni fiscali: in particolare, per la trascrizione di tali atti al PRA, è prevista l’esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione ed il pagamento dei diritti ACI in misura ridotta (£. 14.400 anziché £. 40.500).

2) In caso di consegna per la rivendita:

1 – Deve essere redatta la “procura a vendere” in favore della concessionaria.

Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non acquista direttamente la proprietà del bene ma è delegato a rivendere a un terzo soggetto il veicolo ritirato.

In questo caso, è necessario accertarsi che :

1 – Il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell’elenco “esenzioni” e che
lo trasmetta alla Direzione Regionale delle Entrate (o agli Uffici delle Entrate, se
istituiti): soltanto questa operazione, infatti, fa scattare l’interruzione dell’obbligo del
pagamento della tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”);
2 – Che il concessionario o il nuovo acquirente trascrivano al PRA il successivo
passaggio di proprietà.

In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es: danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche non versate, contravvenzioni al Codice della Strada).

E’ pertanto sempre preferibile e consigliabile, quando si lascia un veicolo da un concessionario/rivenditore, effettuare un passaggio di proprietà, perché, intestando il mezzo alla concessionaria, viene meno per chi ha ceduto il mezzo ogni forma di responsabilità connessa al veicolo.

Vendita ad un privato

Se si vende un veicolo ad un privato, occorre:

1 – Redigere l’atto di vendita in favore dell’acquirente;
2 – Consegnare all’acquirente il documento di proprietà del veicolo (il Certificato di
Proprietà o il Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione.

E’ infatti l’acquirente del veicolo che, secondo quanto previsto dal Codice della Strada (art. 94), è tenuto a richiedere – entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita – la trascrizione al PRA dell’atto stesso e l’aggiornamento della carta di circolazione ad un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

ATTENZIONE
Trascorsi 60 giorni dalla data dell’atto di vendita, è buona regola accertarsi che l’acquirente abbia provveduto ad effettuare la trascrizione al PRA del passaggio di proprietà. In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada).

Per verificare l’avvenuta trascrizione basta richiedere all’Ufficio Provinciale del PRA, in base alla targa del mezzo venduto, una “visura”: questa infatti riporta tutte le informazioni giuridico- patrimoniali, relative al veicolo, di rilevanza attuale.

Anche se il Codice della Strada pone in capo all’acquirente l’obbligo di richiedere al PRA la trascrizione dell’atto di vendita, acquirente e venditore possono comunque accordarsi in modo che la pratica sia presentata da quest’ultimo (il Pubblico Registro Automobilistico accetta infatti richieste di trascrizione presentate anche dal venditore); poiché il costo della trascrizione è piuttosto elevato – sono infatti dovute le imposte di bollo e l’imposta provinciale (I.P.T.) – se si sceglie la presentazione della pratica a cura del venditore, è opportuno che sia concordata con l’acquirente l’anticipazione o il rimborso della spesa per la trascrizione.

Prima di comprare

Prima di dare il consenso all’acquisto e di versare l’importo pattuito al venditore, è opportuno accertarsi che il veicolo sia libero da qualsiasi gravame o vincolo e che possa circolare su strada pubblica.
Più esattamente occorre, in primo luogo, verificare che sul veicolo non risultino iscritte ipoteche; infatti, tale forma di garanzia reale (dal latino “res” = cosa) consente al creditore ipotecario di soddisfare il proprio credito, in modo privilegiato rispetto ad altri creditori, vendendo il bene all’asta, anche se nel frattempo il veicolo è divenuto di proprietà di un soggetto diverso dal debitore ipotecario.

In secondo luogo, si deve controllare che sul veicolo non siano stati trascritti vincoli: sequestri, pignoramenti, fallimenti, fermi amministrativi.

Infine, soprattutto nel caso si voglia acquistare un veicolo immatricolato da molti anni (magari di interesse storico o collezionistico), è opportuno verificare che lo stesso non risulti essere stato cancellato dal PRA (ad esempio, a causa del mancato pagamento, per più anni, della tassa automobilistica). Quando un veicolo risulta cancellato dagli archivi del PRA, non può più circolare su strada, a meno che non ottenga una nuova immatricolazione ( da richiedere ad un Ufficio provinciale della Motorizzazione con successiva iscrizione al PRA).
Anche a prescindere dal costo delle pratiche, si fa presente che la suddetta re-immatricolazione non sarà facile da ottenere, in quanto la stessa risulta possibile solo se il veicolo rispetta la normativa vigente in tema di emissioni inquinanti e di sistemi di sicurezza; in ogni caso, non sarà possibile mantenere la targa originale.

Tutte queste verifiche possono essere svolte con facilità: basta richiedere all’Ufficio Provinciale del PRA, sulla base alla targa del mezzo che si vuole acquistare, una “visura”: questa infatti riporta tutte le informazioni giuridico- patrimoniali, relative al veicolo, di rilevanza attuale.

Cosa fare se l’acquirente non trascrive al PRA il passaggio di proprietà
se l’acquirente non trascrive al PRA il passaggio di proprietà, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada).

Per ovviare a queste sgradevolissime evenienze, sono previsti una serie di rimedi.

Trascrizione “a tutela del venditore”

Innanzitutto il venditore può richiedere la trascrizione di un nuovo atto, rinnovando la dichiarazione di vendita (con scrittura privata autenticata in duplice originale): in questo caso non occorre presentare il documento di proprietà (CdP o Foglio Complementare). Sono però a carico del venditore tutte le spese (imposta di bollo e IPT ed emolumenti ACI) previste per la trascrizione al PRA.

Ricorso alla Magistratura

E’ possibile ricorrere al giudice per ottenere una sentenza che riconosca l’avvenuta vendita a favore di un soggetto che non ha provveduto a trascrivere l’atto al PRA.
Poiché nella grande maggioranza dei casi l’importo non pagato al PRA (comprese le sanzioni previste dalla legge a titolo di tardività e gli interessi di mora) non raggiunge i 5 milioni, ci si può rivolgere al Giudice di Pace evitando, quindi, i tempi lunghi del Tribunale.
Dev’essere evidenziato lo svolgersi dei fatti, la mancata trascrizione al PRA (attestata con certificato cronologico relativo al veicolo – costo £. 32.000 – da richiedere agli sportelli del PRA) da parte dell’acquirente (del quale devono essere indicati tutti i dati) e devono essere prodotte tutte le prove possibili (es: documenti in originale o in copia, estratti conto da cui risulti un pagamento effettuato per l’acquisto del veicolo) anche testimoniali, e dev’essere richiesto al Giudice di pronunciarsi con sentenza o ordinanza che, da un lato costituisca titolo per la trascrizione al PRA e, dall’altro, ordini al Conservatore del PRA di trascrivere il passaggio di proprietà senza oneri a carico del venditore.
Si può ricorrere al Giudice di Pace anche nel caso in cui per il disbrigo delle pratiche relative ad un passaggio di proprietà ci sia rivolti ad una Agenzia di pratiche auto che non abbia provveduto e risulti poi fallita. In tal caso, è determinante produrre come mezzo di prova la ricevuta dei pagamenti all’Agenzia per l’effettuazione delle pratiche al PRA ed alla Motorizzazione Civile.

L’Autore non si assume nessuna responsabilità per concetti errati e inesatti. Per qualsiasi nota, consigli per migliorare questo manuale e consigli, potete contattare l’autore scrivendo a ordall@siol.it