Demolizione Veicoli

Cancellazione per Demolizione

Dal 30 giugno 1998, la cancellazione per demolizione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli a motore e dei rimorchi deve avvenire – entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo per la demolizione – esclusivamente a cura dei titolari dei centri di raccolta o dei concessionari o dei titolari della succursale. Appare evidente la ragione della norma: assicurare che alla cancellazione dei veicoli dal Pubblico Registro corrisponda l’effettiva consegna a determinati soggetti autorizzati per lo smaltimento. Quindi, se si intende cancellare dal PRA un veicolo (auto, moto o rimorchio) non si può più provvedere “in proprio” ma si deve consegnare il mezzo o direttamente ad un centro di raccolta (demolitore) autorizzato oppure al concessionario o succursale di una casa automobilistica (ad esempio, nel caso di acquisto di un veicolo nuovo); è poi il gestore del centro di raccolta o il titolare della concessionaria/succursale della casa automobilistica a provvedere alla cancellazione del veicolo dal PRA. A tale scopo, si deve consegnare al demolitore autorizzato o alla concessionaria/succursale automobilistica, insieme al veicolo da rottamare, anche le targhe, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare), documenti necessari, appunto, alla cancellazione dal PRA.
nel caso in cui non si abbia il possesso di uno o più dei suddetti documenti, si deve consegnare denuncia di smarrimento o furto (in originale o in copia conforme), sporta alla Autorità di Pubblica Sicurezza. I centri di raccolta o i concessionari o le succursali sono tenuti a rilasciare al proprietario del veicolo consegnato un apposito “certificato” dal quale deve risultare la data di consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo nonché l’assunzione, da parte del gestore del centro stesso o del concessionario o del titolare della succursale, dell’impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal PRA. Tale certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo. Inoltre – come stabilito dalla circolare del Ministero delle Finanze n° 122/E del 11 maggio 1998 – dalla data di consegna del veicolo, purché dichiarata nel suddetto certificato, viene a cessare anche l’obbligo fiscale del pagamento della Tassa Automobilistica posto a carico dell’intestatario al PRA.

Consigli pratici

A partire dal 30 giugno 1998, il proprietario del veicolo – intestatario al PRA o “avente titolo” – non ha più (salvo la casistica evidenziata in precedenza) la possibilità di radiare “in proprio” l’auto dal PRA. Per effettuare la cancellazione dal PRA per demolizione si deve consegnare il veicolo (e la relativa documentazione) ad un centro di raccolta autorizzato o a concessionario/succursale della casa automobilistica. Resta, invece, in capo al proprietario del veicolo – intestatario o avente titolo – l’onere di effettuare “in proprio” la cancellazione dal PRA per tutte le altre possibili motivazioni: (es.: definitiva esportazione all’estero, circolazione solo su aree private). Pertanto, è importantissimo:

1 – Assicurarsi che il centro di raccolta o concessionario/succursale della casa automobilistica che ritira il veicolo per la demolizione rilasci il certificato di presa in consegna;
2 – Conservare il suddetto certificato di consegna per qualsiasi evenienza (in primo luogo per problemi di ordine fiscale);
3 – Assicurasi che il demolitore cui si consegna il veicolo sia in possesso della prevista autorizzazione.

Riferimenti normativi

(Decreto Legislativo 22/97 “Decreto Ronchi”, modificato dal Decreto Legislativo 389/97)

 

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