Cancellazione per DemolizioneDal 30 giugno 1998, la cancellazione per demolizione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli a motore e dei rimorchi deve avvenire – entro sessanta giorni dalla consegna del veicolo per la demolizione – esclusivamente a cura dei titolari dei centri di raccolta o dei concessionari o dei titolari della succursale. Appare evidente la ragione della norma: assicurare che alla cancellazione dei veicoli dal Pubblico Registro corrisponda l’effettiva consegna a determinati soggetti autorizzati per lo smaltimento. Quindi, se si intende cancellare dal PRA un veicolo (auto, moto o rimorchio) non si può più provvedere “in proprio” ma si deve consegnare il mezzo o direttamente ad un centro di raccolta (demolitore) autorizzato oppure al concessionario o succursale di una casa automobilistica (ad esempio, nel caso di acquisto di un veicolo nuovo); è poi il gestore del centro di raccolta o il titolare della concessionaria/succursale della casa automobilistica a provvedere alla cancellazione del veicolo dal PRA. A tale scopo, si deve consegnare al demolitore autorizzato o alla concessionaria/succursale automobilistica, insieme al veicolo da rottamare, anche le targhe, la Carta di Circolazione ed il Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare), documenti necessari, appunto, alla cancellazione dal PRA. Consigli praticiA partire dal 30 giugno 1998, il proprietario del veicolo – intestatario al PRA o “avente titolo” – non ha più (salvo la casistica evidenziata in precedenza) la possibilità di radiare “in proprio” l’auto dal PRA. Per effettuare la cancellazione dal PRA per demolizione si deve consegnare il veicolo (e la relativa documentazione) ad un centro di raccolta autorizzato o a concessionario/succursale della casa automobilistica. Resta, invece, in capo al proprietario del veicolo – intestatario o avente titolo – l’onere di effettuare “in proprio” la cancellazione dal PRA per tutte le altre possibili motivazioni: (es.: definitiva esportazione all’estero, circolazione solo su aree private). Pertanto, è importantissimo: 1 – Assicurarsi che il centro di raccolta o concessionario/succursale della casa automobilistica che ritira il veicolo per la demolizione rilasci il certificato di presa in consegna; Riferimenti normativi(Decreto Legislativo 22/97 “Decreto Ronchi”, modificato dal Decreto Legislativo 389/97)
|
L’Autore non si assume nessuna responsabilità per concetti errati e inesatti. Per qualsiasi nota, consigli per migliorare questo manuale e consigli, potete contattare l’autore scrivendo a ordall@siol.it |