Carta Circolazione e Documento Unico

Carta di Circolazione e Documento Unico

La Carta di circolazione, nota anche come libretto di circolazione, è il principale documento di identificazione dell’auto ed è obbligatorio averlo sempre con sé quando si circola. Rilasciata dalla Motorizzazione Civile, la carta di circolazione attesta che il veicolo è idoneo alla circolazione su strada e contiene tutte le informazioni tecniche fondamentali, come targa, numero di telaio, tipologia di motore, misure dei pneumatici e altri dati tecnici, oltre ai dati del proprietario del veicolo.

A partire dal 2020, è iniziata l’introduzione del Documento Unico di Circolazione (DU), che ha l’obiettivo di sostituire e unificare il libretto di circolazione e il certificato di proprietà. Il Documento Unico è obbligatorio per le nuove operazioni, come immatricolazioni, passaggi di proprietà e aggiornamenti dei dati del veicolo, semplificando così le pratiche burocratiche per automobilisti e operatori del settore.

Documento Unico di circolazione e proprietà
Documento Unico di circolazione e proprietà

Furto, smarrimento o distruzione della carta di circolazione

l’intestatario, entro 48 ore dalla constatazione, presenti denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza. Quest’ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di circolazione della validità di 90 giorni. Entro questo termine l’intestatario riceverà il duplicato della carta di circolazione al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno.

In ogni caso, se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di circolazione è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato. La stessa procedura viene seguita quando si denuncia la distruzione della carta di circolazione.

Deterioramento Carta Circolazione

Nel caso di deterioramento della carta di circolazione, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti, l’intestatario deve presentare, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, apposita domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che, entro 30 giorni, provvede a rilasciare il duplicato.

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