Le multe: cosa fareAlzi la mano chi non è mai stato colto, nella sua carriera di automobilista a infrangere una delle norme che regolano la circolazione stradale? Questa esperienza rappresenta, spesso, il giusto esito di un comportamento non irreprensibili; ma può capitare di essere raggiunti da una contravvenzione per un’infrazione mai commessa, o a fronte di un’auto da tempo venduta. Come regolarsi in questi casi? Chi è tenuto a pagare le multeIn primo luogo, naturalmente, l’autore materiale dell’infrazione, cioè il conducente. Ma anche il proprietario del veicolo (o, in sua vece, l’usufruttuario o l’utilizzatore nel leasing) viene considerato obbligato, con l’autore dell’infrazione, a pagare la somma da questo dovuta per le violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria (multa), a meno che non provi che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Le eventuali sanzioni accessorie (sospensione o ritiro patente) si applicano però solo al conducente autore dell’infrazione. Come si paganoNon è possibile pagare la contravvenzione direttamente agli agenti verbalizzanti, ma solo attraverso conto corrente, versamento bancario o allo sportello cassa dell’autorità che l’ha emessa. Non è ammesso il pagamento con carta di credito. Pagamento in misura ridottaTutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, possono essere pagate in misura ridotta – cioè il minimo fissato dalle singole norme – entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Il pagamento in misura ridotta va effettuato presso l’ufficio dal quale dipende l’agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, o, ancora – se l’Amministrazione lo prevede – a mezzo di conto corrente bancario. 1 – Quando il trasgressore non abbia ottemperato all’invito di fermarsi; Se il pagamento in misura ridotta non viene effettuato entro il termine previsto, e non sia stato proposto ricorso, il verbale con il quale è stata accertata la violazione diventa titolo esecutivo per una somma pari alla metà dell’importo massimo previsto dalla legge per quella violazione, più le spese di procedimento. Il mancato pagamento di tali somme comporta che la riscossione avviene secondo le norme previste per l’esazione delle imposte dirette con l’iscrizione a ruolo e trasmissione di questo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione. Contro la cartella esattoriale, entro sessanta giorni dalla sua notificazione può essere proposta opposizione al Giudice di pace, oltre che per vizi propri della cartella esattoriale, solo per motivi riguardanti la mancanza o l’invalidità della notifica del provvedimento originale sanzionatorio o della ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto a seguito del ricorso presentatogli contro il provvedimento originale. Ricorso delle multeIl ricorso va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica di una violazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta – nei casi consentiti – è prevista la possibilità di ricorrere al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Quando può essere presentato il ricorso 1 – I dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della Oltre a questi motivi “formali”, si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali: 1 – Mancanza di un segnale; E’ bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla “fiducia preferenziale” che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali. Facsimile del ricorsoAl signor Prefetto di………………………………………………………………………………………………….. Tramite…………………………………………………………………………………………………………………….. (Comando dei Vigili urbani, Polizia stradale, Carabinieri, ecc.) Via/Piazza…………………………………………………………………………………………………………………. Città……………………………………………………………………………………..CAP……………………………. In riferimento alla contravvenzione numero………………………………………………………………………………………………………………………. notificata il ………………………………………………………. si osserva che è stata illegittimamente erogata in quanto ………………………………………………………………………………………………….(indicare le motivazioni). Data ……………………………… Firma……………………………… Dati anagrafici Il Prefetto deve emettere la propria decisione nel termine complessivo di 210 giorni dalla ricezione del ricorso da parte dell’organo accertatore. Se l’ordinanza-ingiunzione con la quale respinge il ricorso viene emessa dopo tale termine, essa è invalida. Tuttavia tale invalidità dovrà essere fatta valere con un successivo e specifico ricorso al Giudice di pace, senza attendere l’avvio della fase esecutiva (cartella esattoriale), poiché in quella sede non sarà più possibile utilizzare questo motivo di impugnativa. Il ricorso al Giudice di paceIn alternativa al ricorso al Prefetto è sempre possibile, in qualunque fase del procedimento, il ricorso/opposizione al Giudice di pace competente per il luogo della commessa violazione. Si consiglia, in caso di ricorso al Giudice di Pace, di prendere contatto con la Cancelleria competente, cioè quella del luogo dove è stata commessa la violazione, per avere indicazioni circa le modalità di presentazione del ricorso ed evitare così irregolarità che potrebbero comportarne l’inammissibilità (di regola non è consentita la presentazione del ricorso al Giudice di pace per posta con raccomandata r.r., ma occorre depositarlo presso la cancelleria). L’opposizione davanti al Giudice di pace non determina sospensione dell’esecuzione del provvedimento, a meno che questa non sia stata espressamente richiesta in base a “gravi motivi” ed il Giudice non la disponga con propria ordinanza. Il ricorso al Giudice di pace, nel temine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento oggetto del ricorso, si propone in carta semplice, allegando il provvedimento impugnato; non è necessaria l’assistenza di avvocato o procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice. Il Giudice di pace accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierla solo in parte, modificando, ad esempio l’entità della sanzione. Gli atti del giudizio sono esenti da tasse od imposte, ma in caso di rigetto sono a carico del ricorrente le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte. La sentenza del Giudice di pace è appellabile solo in Corte di Cassazione. Notifica delle MulteQualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi dettagliati della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni (360 giorni se la notifica è all’estero) all’effettivo trasgressore oppure – applicando il principio di responsabilità solidale visto prima – all’intestatario del veicolo, risultante dai registri del Pra o della Motorizzazione. |
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