Patente

La Patente

Il documento di abilitazione alla guida è stato oggetto, negli ultimi anni, di svariati interventi del legislatore. Gli ultimi provvedimenti hanno fra l’altro parzialmente cambiato il look alla patente per adeguarla agli standard europei, per esempio accanto alle lettere indicanti la categoria c’è il simbolo stilizzato dei veicoli che si possono condurre ed è più difficilmente falsificabile grazie alla nuova carta filigranata. Ma la vera rivoluzione è ancora in fase di studio, in quanto molto presto la patente assumerà sembianze di una carta di credito. Essa però non avrà più validità come documento di identità, perché priva di fotografia personale.

Inoltre, ai sensi della direttiva europea 439/91, esiste un riconoscimento reciproco nei 15 Paesi dell’Unione Europea per quanto riguarda la validità. Quindi con la patente italiana si può liberamente circolare in quasi tutta Europa.

 

Requisiti necessari per conseguire la patente

  • Fisici e psichici – Per ottenere la patente occorre sottoporsi ad una visita medica di controllo del proprio stato fisico e psichico. La visita deve essere effettuata presso l’ufficio dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, al quale sono attribuite funzioni in materia medico – legale. La visita può, inoltre, essere effettuata da un medico inserito in particolari ambiti del Servizio Sanitario (medico responsabile dei servizi di base, medico militare, ispettore medico delle Ferrovie dello Stato ecc.). Per alcune particolari categorie di persone (mutilati e minorati fisici, coloro nei confronti dei quali l’esito degli accertamenti clinici faccia sorgere dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida, ecc.), l’esame deve essere sostenuto davanti alle commissioni mediche locali, costituite in ogni Provincia presso le Aziende Sanitarie Locali, il cui intervento può pertanto essere richiesto anche dal medico di cui sopra.

  • Morali – La patente di guida è revocata dal Prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l’utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

 

Come ottenere la patente

Per ottenere la patente occorre presentare apposita domanda all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione.

Ecco i documenti da presentare all’ufficio provinciale dalla Motorizzazione Civile all’atto della domanda:

  • Certificato di residenza in bollo (salva la progressiva applicazione della legge 127/97, Bassanini, secondo la quale “i dati relativi alle informazioni anagrafiche e di residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità hanno lo stesso valore probatorio dei corrispettivi certificati”)

  • Certificato medico in bollo con fotografia, che può essere rilasciata da: l’ufficio territoriale dell’Azienda sanitaria locale; un medico responsabile dei servizi del distretto sanitario; un medico appartenente al ruolo dei medici del ministero della Sanità; un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato; un medico militare in servizio permanente effettivo; un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato; un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco; un ispettore medico del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

  • 3 foto formato tessera

  • Attestato del versamento di £. 20.000 sul c.c. postale n. 9001 per diritti Mctc

  • Attestato del versamento di £. 40.000 sul c.c. postale n. 4028 per imposta di bollo

 

Documenti per la prenotazione dell’esame di guida:

  • Attestazione del versamento di £. 70.000 sul c.c. postale n. 8003 intestato all’Ufficio del Registro tasse cc.gg., con la causale “Tassa per l’anno di primo rilascio della patente”

 

Esame di idoneità

Il rilascio della patente si ottiene superando un esame di teoria ed una prova pratica di verifica delle capacità e dei comportamenti su strada, che deve essere effettuata su veicoli dotati di doppi comandi, fatta eccezione per i motocicli. Gli esami sono effettuati da dipendenti della Motorizzazione Civile; sono pubblici e possono essere sostenuti dopo 1 mese dalla data di rilascio ed entro i 6 mesi di validità del cosiddetto “foglio rosa” (l’autorizzazione necessaria per esercitarsi alla guida su strada). In tale limite di tempo è possibile ripetere una sola volta una delle due prove d’esame. Per sostenere gli esami occorre prenotarsi non oltre il 5° giorno lavorativo precedente la data della prova; non è possibile prenotare l’esame di guida negli ultimi cinque giorni lavorativi di validità del foglio rosa.

 

Esercitazioni alla guida

L’autorizzazione ad esercitarsi è valida per sei mesi e consente all’aspirante di far pratica su veicoli della categoria per la quale è stata richiesta la patente (o l’estensione di validità), purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a 65 anni, munita di patente – valida per la stessa categoria – conseguita da almeno 10 anni, oppure valida per la categoria superiore. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere muniti di un contrassegno recante la lettera «P» (principiante). La lettera «P», da esporre nella parte anteriore e in quella posteriore del veicolo, deve essere di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Il contrassegno va applicato in posizione verticale in modo che sia ben visibile e in modo tale da non ostacolare la necessaria visibilità del posto di guida e di quello occupato da colui che funge da istruttore.

 

Limitazioni per i neopatentati

Dalla data di superamento dell’esame decorrono due limiti per i neo patentati:

  • I titolari di patente italiana di categoria A (motocicli) non possono, per due anni e comunque non prima di aver raggiunto i 20 anni di età, guidare motocicli di potenza superiore a 25 kw e/o di potenza specifica riferita alla tara superiore a 0,16 Kw/kg; tale limitazione può essere superata se si esegue una specifica prova pratica di controllo della capacità e dei comportamenti e si ha un’età non inferiore ai 21 anni;

  • I titolari di patente italiana di tipo B (autovetture) non possono, per i primi tre anni, superare i 100 km all’ora sulle autostrade ed i 90 km all’ora sulle strade extraurbane principali.

 

Guida senza patente

Chi guida un veicolo (anche trainato o sospinto) senza aver conseguito alcuna patente (o dopo che essa è stata revocata) è punito con la sanzione pecuniaria di almeno quattro milioni di lire; il veicolo è inoltre colpito da “fermo amministrativo” (in pratica, viene sequestrato) per almeno tre mesi. Il proprietario del veicolo è inoltre colpito da una autonoma sanzione amministrativa di almeno lire 606.000. Le stesse pene, nei confronti del conducente e del proprietario del veicolo, si applicano per chi, in possesso di sola patente A, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente B, C o D.

Chi invece, essendo in possesso di patente B, guida un veicolo per il quale è richiesta la patente C o D, è punito con una sanzione amministrativa di almeno lire 242.400 e sospensione patente per almeno un mese; non si applica però il fermo amministrativo del veicolo (articoli 116 e 125 del codice della strada).

 

 

Il rinnovo della patente

La patente di guida non ha durata illimitata. In particolare, le patenti di categoria A (motoveicoli) e B (autoveicoli fino a 3,5 tonnellate e con massimo 8 posti a sedere escluso il conducente) sono valide per 10 anni, che scendono a 5 o a 3 qualora siano rilasciate o confermate a chi abbia superato, rispettivamente i 50 o i 70 anni di età. Le patenti C (autoveicoli oltre 3,5 tonnellate) e D (autobus) sono valide per 5 anni (e per chi ha più di 70 anni). Anche sul versante del rinnovo il Dpr 575/94 ha previsto una semplificazione. Infatti, è sufficiente sostenere la visita presso uno degli organi abilitati a effettuarla, secondo i criteri del primo rilascio. A seguito della visita con esito positivo, l’autorità sanitaria rilascia un certificato medico con il quale si può continuare a guidare. Il tagliando adesivo di rinnovo, che va applicato sulla patente, viene poi spedito all’interessato dall’Ufficio della Motorizzazione Civile.

Alla visita medica l’interessato deve presentare l’attestazione del versamento prescritto di £. 10.000 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile, munendosi anche di una marca da bollo di £. 20.000 e portando con sé il codice fiscale. La marca da bollo verrà applicata sul certificato che gli verrà rilasciato, per consentire la circolazione in attesa del tagliando.

La procedura dovrebbe concludersi entro un mese e mezzo.

Circolare con patente scaduta di validità espone alla sanzione pecuniaria di almeno lire 242.400 nonché al ritiro della patente ed al fermo amministrativo del veicolo per due mesi (art. 126 del codice della strada).

 

La variazione della residenza

Dal 1° ottobre 1995, nel caso di trasferimento della residenza da un Comune a un altro o di cambiamenti d’abitazione nell’ambito del medesimo Comune basta recarsi all’anagrafe del Comune di residenza, o nuova residenza, per presentare la domanda, esibendo contestualmente l’attestazione del versamento di £. 10.000 sul c.c. postale n. 9001 della Motorizzazione Civile. Al momento della registrazione del cambio di residenza, infatti, gli interessati dovranno compilare un modulo per l’aggiornamento della patente che verrà spedito dal Comune al competente ufficio della Motorizzazione Civile. Sarà direttamente il Comune, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, a comunicare l’evento alla Motorizzazione centrale, la quale a sua volta aggiornerà i suoi archivi e trasmetterà via posta all’interessato il tagliando adesivo con i dati aggiornati, da applicare sulla patente

La durata massima prevista per l’intero procedimento è di 180 giorni.

 

 

Patente comunitaria. Riconoscimento e conversione

Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri della CE sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida italiane. Il titolare di una patente di guida in corso di validità rilasciata da un altro Stato membro della CE che acquisisce in Italia la sua residenza ha due possibilità:

  • può convertire la sua patente di guida nell’equipollente patente italiana entro un anno dall’acquisizione della residenza in Italia;

  • può conservare la sua patente originaria, facendola però riconoscere. In tal caso deve, entro 90 giorni dall’acquisizione della residenza in Italia, recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e presentare richiesta su apposito modulo insieme a:

  • Autocertificazione, in carta semplice, in cui dichiara la propria residenza anagrafica in Italia (si può anche presentare un certificato di residenza);

  • Attestazione dei versamenti prescritti (L. 20.000 su c/c 4028; L. 10.000 su c/c n. 9001). In seguito a tale richiesta l’ufficio provinciale della Motorizzazione rilascia un tagliando (nel quale è indicata, tra l’altro, anche la scadenza di validità della patente) che deve essere apposto sul documento di guida.

  • può conservare la patente originaria, senza procedere ad alcun riconoscimento. In questo caso, si potrebbero tuttavia avere inconvenienti o ritardi in sede di rilascio del duplicato per smarrimento, furto o distruzione della patente, essendo necessario richiedere notizie allo Stato di rilascio per il tramite delle normali vie diplomatico-consolari.

 

Patente extracomunitaria. Conversione

I conducenti con patente o permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero non appartenente alla CE possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente (o il permesso) purché non siano residenti in Italia da oltre un anno. Se la patente, o il permesso, non sono conformi a modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui abbia aderito anche l’Italia, devono essere accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da documento equivalente. Chi acquisisce la residenza anagrafica in Italia può ottenere, consegnando la patente rilasciata dallo stato estero, la patente di guida italiana della stessa categoria per la quale è valida la sua patente originaria senza dover sostenere l’esame di idoneità, purchè si tratti di patente rilasciata da uno degli stati sotto indicati. Il rilascio avviene previo controllo del possesso da parte del richiedente dei requisiti psichici, fisici stabiliti dal Codice della strada.

 

Elenco degli Stati le cui patenti possono essere convertite: (aggiornato al 25 settembre 1999)

Arabia Saudita, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Corea, Croazia, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Isole Mauritius, Israele, Libia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malaysia, Malta, Marocco, Norvegia, Oman, Paesi Bassi, Panama, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, San Marino, Siria, Slovenia, Spagna, Sri-Lanka, Sudan, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Vietnam.

Stati, le cui patenti possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini:

Canada Personale Diplomatico e Consolare; Cile Diplomatici e loro familiari; Stati Uniti Personale Diplomatico e Consolare; Zambia Cittadini in missione governativa e loro familiari.

 

Si precisa che gli elenchi sopra riportati sono suscettibili di variazione in quanto la convertibilità è soggetta all’accertamento della condizione di reciprocità. Si suggerisce pertanto, per accertare eventuali variazioni intervenute, di contattare l’ufficio della Motorizzazione della propria provincia.

 

Furto o smarrimento della patente

Nel caso di furto o smarrimento della patente, entro 48 ore dalla constatazione, è necessario presentare denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza, accompagnata da una fotografia che verrà autenticata dalla stessa autorità. Quest’ultima rilascerà contestualmente un permesso provvisorio di guida della validità di 90 giorni. Entro questo termine l’interessato riceverà il duplicato della patente al proprio indirizzo di residenza mediante posta-contrassegno.

In ogni caso se il duplicato non perviene entro i 90 giorni previsti, la validità del permesso provvisorio di guida è automaticamente prorogata fino al momento della consegna del duplicato.

Si applica la stessa procedura anche quando si denuncia la distruzione della patente.

Se il titolare della patente, dopo la denuncia, rientra in possesso della patente di guida (smarrita o rubata), deve provvedere alla sua distruzione.

Nel caso di deterioramento della patente di guida, tale da rendere illeggibili i dati in essa contenuti (scoloritura caratteri, fotografia illeggibile ecc.), il rilascio del duplicato avviene sulla base della sola domanda, accompagnata da una fotografia e dalla patente deteriorata, presentata dall’interessato, personalmente o attraverso agenzia autorizzata, all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile (ora denominata Dipartimento dei Trasporti Terrestri) che provvede entro 30 giorni a rilasciare il duplicato.

 

Duplicato della patente

Vedi la pagina dedicata
 

Revisione della patente

gli Uffici Provinciali della Motorizzazione o il Prefetto possono disporre che entro un termine da essi stabilito il titolare di patente di guida si sottoponga a visita medica (presso la Commissione medica locale) o ad esame di idoneità qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’abilità alla guida oppure in caso di incidente o in caso di ragionevole sospetto di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Guidare senza sottoporsi alla visita o all’esame implica una sanzione e il ritiro della patente.

 

Sospensione della patente

La sospensione della patente è disposta dagli Uffici provinciali della Motorizzazione se, durante gli accertamenti per la sua conferma di validità o revisione, l’interessato risulta, temporaneamente, privo dei requisiti fisici e psichici previsti. Questo tipo di sospensione è a tempo indeterminato e perdura fino a quando l’interessato non produca certificazione della Commissione medica provinciale che attesti il recupero dei requisiti prescritti.

La sospensione viene disposta invece dal Prefetto quando costituisce sanzione amministrativa accessoria e ha la durata stabilita dal Prefetto stesso.

La patente viene inoltre sospesa dal Prefetto in caso di incidente con danni a persone, quando vi siano fondati elementi di evidente responsabilità.

Guidare nonostante la sospensione della patente implica una sanzione e la revoca della patente.

 

Revoca della patente

Gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione possono disporre la revoca della patente di guida, se il titolare:

 
1 – Non è in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti;

2 – Non risulta idoneo alla visita per la revisione della patente;

3 – Ha ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

 

La revoca viene disposta dal Prefetto:

  • quando costituisce sanzione amministrativa accessoria;

  • ai i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o preventive, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, nel caso in cui l’utilizzo della patente possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Per riottenere la patente occorre di nuovo sostenere gli esami.

 

L’Autore non si assume nessuna responsabilità per concetti errati e inesatti. Per qualsiasi nota, consigli per migliorare questo manuale e consigli, potete contattare l’autore scrivendo a ordall@siol.it