La tassazione per la Trascrizione al PRA
Importi I.P.T.Con il Decreto del Ministero delle Finanze n° 435 del 27/11/98 (pubblicato sulla G.U. n° 294 del 17/12/98) sono stati stabiliti gli importi dell’Imposta Provinciale di Trascrizione. Aumento delle tariffe fino ad un massimo del 20%Si evidenzia che le singole Amministrazioni Provinciali hanno la facoltà di aumentare gli importi I.P.T. fino alla misura massima del 20%. Poiché alcune province hanno già deliberato tale aumento dele tariffe, viene pubblicata una tabella riassuntiva attraverso la quale è possibile determinare l’importo da pagare in ciascuna provincia. ArrotondamentiGli importi da versare a titolo di Imposta Provinciale di Trascrizione e Sanzioni I.P.T. (con o senza ravvedimento) dovranno essere arrotondate, eventualmente (salvo diversa decisione della singola Amministrazione Provinciale), alle 1.000 lire inferiori o superiori, a seconda che l’importo sia fino a lire 500 o superiore. Gli interessi moratori (dovuti solo in caso di “ravvedimento”) devono invece essere arrotondati – in ogni caso – alle 5 lire superiori. Applicazione dell’imposta provinciale di trascrizioneSi sottolinea che l’I.P.T. è dovuta per tutte le formalità presentate al P.R.A. a partire dal 1° gennaio 1999, a prescindere da una precedente presentazione.La legge, infatti, recita: “le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all’imposta provinciale. L’imposta erariale di trascrizione e l’addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall’amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati ” (D. Lgs. 446/97, art.56 comma 10). Pertanto, per le formalità ripresentate al PRA dal 1° gennaio 1999, si dovrà pagare per intero l’importo della I.P.T., salvo il diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di I.E.T. e A.P.I.E.T. fino al 31/12/98. IPT in sostituzione dell’imposta di registroGli ATTI PUBBLICI e le SENTENZE aventi per oggetto i veicoli non sono più soggetti a registrazione e, quindi, per le formalità presentate dal 1° gennaio 1999, l’utente è tenuto a versare al P.R.A. la relativa I.P.T.. Quindi, sempre dal 01/01/99, per la trascrizione al PRA di atti pubblici o sentenze dovrà essere assolta la Imposta Provinciale di Trascrizione, a prescindere dal fatto che si sia già provveduto alla registrazione. Trascrizione ex art. 2688 Codice CivileAlle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 2688 c.c. (vendita da parte del proprietario non intestatario al PRA) si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa. Atti societari e giudiziariSi evidenzia che, relativamente alla trascrizione di tali specifici atti, la data da cui calcolare i 60 giorni per non incorrere nelle sanzioni per tardiva richiesta di trascrizione è diversa da quella di formazione del titolo. “Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti ” (D. Lgs 446/97, art.56 comma 8). Sanzioni per ritardata trascrizione al PRALa sanzione per ritardato pagamento I.P.T. per le formalità presentate dal 17 gennaio p.v. è fissata nella misura del 30% dell’importo dovuto, unica per tutte le Province. Riduzione delle sanzioni per ritardata trascrizioneAl P.R.A. per effetto del C.D. “Ravvedimento” E’ applicabile l’istituto del “ravvedimento” di cui all’art.13 del D. Lgs. 472/97, in materia di sanzioni tributarie amministrative. In sintesi, la sanzione prevista dalla singola Amministrazione Provinciale per la ritardata trascrizione al P.R.A. è ridotta: 1 – ad 1/8, se la presentazione della formalità avviene dal 61° al 90° giorno; Il versamento della sanzione ridotta (per effetto del “ravvedimento”) deve avvenire contestualmente al pagamento della somma I.P.T., dovuta in base alla tariffa vigente nella singola Provincia, nonché al pagamento degli interessi legali. Tali interessi devono essere conteggiati (in base al tasso legale: 5% fino al 31/12/98 e 2,5% dal 01/01/99) sul solo importo dell’Imposta base (cioè, sull’importo IPT senza sanzione). Sono esenti da I.P.T.:Motocicli C.D. Minivolture (vendite ai concessionari) Portatori di handicap Riferimenti normativiAi sensi dell’ art.51 del D. Lgs. 446/97, dal 1° gennaio 1999 sono abolite I.E.T. e A.P.I.E.T. (di cui rispettivamente alle leggi 952/77 e 549/95). Ai sensi dell’ art.56 del D. Lgs. 446/97, le Province possono istituire, a partire dalla suddetta data del 1° gennaio 1999, l’Imposta Provinciale di Trascrizione ( I.P.T.). Il D.M. 435/98 ha stabilito le misure dell’Imposta Provinciale di Trascrizione. L’art.56 del D. Lgs. 506/99 ha fissato la sanzione per ritardato pagamento I.P.T. nella misura del 30% dell’importo dovuto (unica per tutte le Province). |
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