Se avete deciso di acquistare un’auto, una moto o un altro veicolo usato, dovete presentare la pratica di passaggio di proprietà presso il PRA e aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. La pratica di passaggio di proprietà al PRALa pratica deve essere presentata all’Ufficio Provinciale ACI della provincia di residenza dell’intestatario del veicolo risultante al PRA. Se il veicolo è dotato di foglio complementare: 1- mod. NP – 3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il PRA); Se il veicolo è dotato di certificato di proprietà (Cdp): Nel caso in cui l’atto di vendita sia redatto in forma bilaterale o sia un atto pubblico o una sentenza, il CdP deve essere comunque presentato in allegato alla seguente documentazione cartacea: 1 – mod. NP – 3 compilato (stampato in distribuzione gratuita presso il PRA); ATTENZIONE 1 – autocertificazione comprovante la residenza in Italia, oppure: In caso di furto o smarrimento del foglio complementare o del CdP è necessario richiedere il duplicato del foglio complementare o del CdP che può essere richiesto contestualmente al passaggio di proprietà. In tal caso occorre integrare la documentazione con: 1 – mod NP – 3 (per richiedere il duplicato del foglio complementare o del certificato di È importante che sulla nota o sul retro del CdP siano inseriti i codici fiscali sia dell’acquirente che del venditore. Passaggio di proprietà a favore di un cittadino italiano residente all’estero (iscritto all’A.I.R.E.) 1 – Certificazione di residenza indicante l’iscrizione all’A.I.R.E., la circoscrizione Passaggio di proprietà in base all’art. 2688 del codice civileSi può verificare il caso che l’effettivo proprietario del mezzo non sia la persona o la società cui è intestato il veicolo al PRA. In questo caso l’effettivo proprietario può comunque vendere il proprio veicolo ed ottenere la trascrizione al PRA. Anche se si è in possesso del CdP, questo non può essere utilizzato né come nota di presentazione né per redigere l’atto di vendita. Andrà pertanto utilizzato il mod. NP – 3, sul quale si dovrà barrare la casella “Iscriz./Trascriz. ex Art. 2688”. L’atto dovrà essere in forma bilaterale (con firma sia del proprietario non intestatario del veicolo sia dell’acquirente) in duplice originale in bollo e dovrà contenere la dichiarazione che la vendita viene effettuata da proprietario non intestatario e la trascrizione avverrà ai sensi dell’art. 2688 C.C. Dal 1° gennaio 1999 questi atti sono soggetti al raddoppio della I.P.T.(Imposta Provinciale di Trascrizione, che sostituisce I.E.T. e A.P.I.E.T.) Agevolazioni per i portatori di handicap ed esenzione dal pagamento della I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione) per i motocicli. Le pratiche alla Motorizzazione CivileOltre alla trascrizione del passaggio di proprietà al PRA, a norma dell’art. 94 del Codice della Strada, l’acquirente è tenuto a richiedere (sempre entro i citati 60 giorni dalla data dell’atto) ad un Ufficio della Motorizzazione Civile l’aggiornamento della Carta di Circolazione del veicolo Cessione del veicolo ad un concessionario o ad un rivenditore di autoSe si consegna il veicolo ad un concessionario o ad un rivenditore di auto, sono possibili due eventualità: il veicolo viene venduto al concessionario/rivenditore oppure viene affidato a questi per la successiva rivendita ad un terzo. 1) In caso di vendita: 1 – Deve essere redatto l’atto di vendita in favore della concessionaria; Gli atti di vendita di veicoli usati a favore dei rivenditori di mezzi di trasporto godono di particolari agevolazioni fiscali: in particolare, per la trascrizione di tali atti al PRA, è prevista l’esenzione dal pagamento della Imposta Provinciale di Trascrizione ed il pagamento dei diritti ACI in misura ridotta (£. 14.400 anziché £. 40.500). 2) In caso di consegna per la rivendita: 1 – Deve essere redatta la “procura a vendere” in favore della concessionaria. Per effetto della procura il concessionario/rivenditore non acquista direttamente la proprietà del bene ma è delegato a rivendere a un terzo soggetto il veicolo ritirato. In questo caso, è necessario accertarsi che : 1 – Il concessionario inserisca il veicolo ritirato in permuta nell’elenco “esenzioni” e che In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es: danni provocati a cose o persone, tasse automobilistiche non versate, contravvenzioni al Codice della Strada). E’ pertanto sempre preferibile e consigliabile, quando si lascia un veicolo da un concessionario/rivenditore, effettuare un passaggio di proprietà, perché, intestando il mezzo alla concessionaria, viene meno per chi ha ceduto il mezzo ogni forma di responsabilità connessa al veicolo. Vendita ad un privatoSe si vende un veicolo ad un privato, occorre: 1 – Redigere l’atto di vendita in favore dell’acquirente; E’ infatti l’acquirente del veicolo che, secondo quanto previsto dal Codice della Strada (art. 94), è tenuto a richiedere – entro 60 giorni dalla data dell’atto di vendita – la trascrizione al PRA dell’atto stesso e l’aggiornamento della carta di circolazione ad un Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile. ATTENZIONE Per verificare l’avvenuta trascrizione basta richiedere all’Ufficio Provinciale del PRA, in base alla targa del mezzo venduto, una “visura”: questa infatti riporta tutte le informazioni giuridico- patrimoniali, relative al veicolo, di rilevanza attuale. Anche se il Codice della Strada pone in capo all’acquirente l’obbligo di richiedere al PRA la trascrizione dell’atto di vendita, acquirente e venditore possono comunque accordarsi in modo che la pratica sia presentata da quest’ultimo (il Pubblico Registro Automobilistico accetta infatti richieste di trascrizione presentate anche dal venditore); poiché il costo della trascrizione è piuttosto elevato – sono infatti dovute le imposte di bollo e l’imposta provinciale (I.P.T.) – se si sceglie la presentazione della pratica a cura del venditore, è opportuno che sia concordata con l’acquirente l’anticipazione o il rimborso della spesa per la trascrizione. Prima di comprarePrima di dare il consenso all’acquisto e di versare l’importo pattuito al venditore, è opportuno accertarsi che il veicolo sia libero da qualsiasi gravame o vincolo e che possa circolare su strada pubblica. In secondo luogo, si deve controllare che sul veicolo non siano stati trascritti vincoli: sequestri, pignoramenti, fallimenti, fermi amministrativi. Infine, soprattutto nel caso si voglia acquistare un veicolo immatricolato da molti anni (magari di interesse storico o collezionistico), è opportuno verificare che lo stesso non risulti essere stato cancellato dal PRA (ad esempio, a causa del mancato pagamento, per più anni, della tassa automobilistica). Quando un veicolo risulta cancellato dagli archivi del PRA, non può più circolare su strada, a meno che non ottenga una nuova immatricolazione ( da richiedere ad un Ufficio provinciale della Motorizzazione con successiva iscrizione al PRA). Tutte queste verifiche possono essere svolte con facilità: basta richiedere all’Ufficio Provinciale del PRA, sulla base alla targa del mezzo che si vuole acquistare, una “visura”: questa infatti riporta tutte le informazioni giuridico- patrimoniali, relative al veicolo, di rilevanza attuale. Cosa fare se l’acquirente non trascrive al PRA il passaggio di proprietà Per ovviare a queste sgradevolissime evenienze, sono previsti una serie di rimedi. Trascrizione “a tutela del venditore”Innanzitutto il venditore può richiedere la trascrizione di un nuovo atto, rinnovando la dichiarazione di vendita (con scrittura privata autenticata in duplice originale): in questo caso non occorre presentare il documento di proprietà (CdP o Foglio Complementare). Sono però a carico del venditore tutte le spese (imposta di bollo e IPT ed emolumenti ACI) previste per la trascrizione al PRA. Ricorso alla MagistraturaE’ possibile ricorrere al giudice per ottenere una sentenza che riconosca l’avvenuta vendita a favore di un soggetto che non ha provveduto a trascrivere l’atto al PRA. |
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